Superbonus e rifiuti da cantiere: tutto ciò che devi sapere

In principio era il Superbonus 110%, ma anche con il decalage (70% a partire da gennaio 2024 e 65% dall’anno prossimo, nel 2025) la sostanza non cambia: le agevolazioni e le maxidetrazioni per il miglioramento della sostenibilità degli edifici di almeno due classi energetiche si sono tradotti in una vera e propria corsa agli interventi edilizi, con un inevitabile aumento dei rifiuti da costruzione e demolizione (inerti, macerie, rifiuti misti, i cosiddetti rifiuti C&D).
E sulla gestione e trattamento dei rifiuti speciali non sono ammessi sconti: ecco perché affidarsi a un’azienda professionale come Oliboni Group.
Gestione rifiuti da costruzione e demolizione: normativa, categorizzazione e trattamento in caso di Superbonus
L’impatto del Superbonus sui rifiuti da costruzione e demolizione
Il Superbonus ha avuto un impatto considerevole su tutti gli aspetti dell’economia, anche su quelli dell’economia circolare: se prima del decreto la produzione di rifiuti edili si attestava intorno a 60 milioni di tonnellate annuali (che rappresentavano circa il 43% del totale), nel 2022 la quantità stimata era di 70 milioni di tonnellate (+10 milioni di tonnellate, circa +17%), nonostante la stringente normativa prevista per la gestione e il recupero di questa tipologia di rifiuti speciali.Le attività edili (lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione con o senza Superbonus), infatti, rientrano tra quelle attività commerciali, artigianali o industriali atte alla produzione di rifiuti speciali, che richiedono una serie di adempimenti burocratici, contabili e amministrativi, e un diverso tipo di trattamento rispetto a quelli domestici.
Normative e categorizzazione dei rifiuti C&D
I rifiuti speciali sono infatti gestiti in modo molto accurato dalla legislazione europea, a partire dalla loro identificazione: vengono caratterizzati da uno specifico codice CER, che oltre a specificarne la tipologia (e la pericolosità, differenziando quelli sicuri da quelli pericolosi), identifica anche le corrette linee di trattamento. Ecco quindi che, per i rifiuti C&D, si possono identificare (con le rispettive sotto-classi più o meno pericolose):· 1701: miscugli, frazioni separate o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da coppi e tegole.
· 1702: legno, vetro e plastica.
· 1703: miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame.
· 1704: metalli e leghe metalliche.
· 1705: terra, rocce e fanghi, pietrisco per massicciate ferroviarie.
· 1706: materiali isolanti e materiali da costruzione, di cui 17.06.04: materiali isolanti e da costruzione non pericolosi e non contenenti amianto (lana di roccia, polistirolo, poliuretano espanso, fibra di cellulosa).
· 1708: materiali da costruzione a base di gesso.
· 1709: altri rifiuti contenenti per esempio mercurio, PCB (sigillanti, pavimentazioni a base di resina, elementi stagni in vetro, condensatori), o rifiuti misti non pericolosi (17.09.04).
Alle normative europee si aggiungono poi le leggi nazionali, come il Testo Unico in materia ambientale (Decreto Legislativo 152/2006), e il Decreto Ministeriale Ambiente 5/2/98, oltre a una serie di linee guida operative, varate dalle singole Giunte regionali, come quelle della Regione Veneto (Decreto n.1773 del 28 agosto 2012).
Trattamento in cantiere dei rifiuti generati con gli interventi del Superbonus
Orientarsi in questo panorama normativo non è facile, e anche in caso di intervento edilizio con il Superbonus le regole restano stringenti. I rifiuti speciali devono quindi essere sempre classificati secondo il codice CER anche in caso di Bonus edilizio, e raggruppati secondo questa distinzione in un deposito temporaneo (e non soggetto dunque ad autorizzazione)Le regole sul deposito temporaneo restano le stesse:
· i rifiuti non devono essere mescolati;
· occorre scegliere il criterio per trattare il deposito, tra temporale (i rifiuti devono essere avviati al trattamento almeno una volta ogni tre mesi) o volumetrico (i rifiuti vengono trattati prima di superare i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi, ma il deposito non può durare più di un anno);
· sono necessarie superfici d’appoggio impermeabili, contenitori etichettati, cartelloni con descrizione sintetica dei rifiuti, e l’area deve essere delimitata per l’accesso solo a personale qualificato e identificato.
In modo non dissimile, permangono anche in caso di Superbonus gli stessi obblighi per il trasporto presso impianti di trattamento autorizzati o in discarica, che può avvenire in proprio o tramite terzi. In entrambi i casi, i mezzi devono essere autorizzati dall’Albo gestori ambientali, ma se l’impresa edile che produce i rifiuti non pericolosi si occupa anche del trasporto, non deve tenere il registro di carico e scarico. In caso di rifiuti speciali pericolosi, il registro e il formulario che accompagna il trasporto al contrario vanno sempre redatti, e conservati per tre anni.
La gestione dei rifiuti speciali edili e da cantiere, dunque, deve essere svolta da aziende professionali e specializzate per garantire che macerie, calcinacci e materiali edili siano trattati in modo legale e sicuro. Non solo, ma rivolgersi a ditte specializzate come Oliboni Group assicura vantaggi ambientali (riduzione dell’impatto ecologico), economici ed energetici (poiché consente il reimpiego e dei materiali per altri progetti edili o in altri settori, riducendo materie prime ed energia necessari a produrne di nuovi).
Per i tuoi rifiuti da cantiere a Verona e provincia, anche in caso di cantieri per il Superbonus 70%, rivolgiti dunque a Oliboni Group: contattaci senza alcun impegno per i nostri servizi di smaltimento macerie con navette scaricabili e trattamento rifiuti da cantiere, oltre al trasporto di materiali edili (anche nei piccoli centri storici e in zona ZTL).