Demolizione selettiva: fasi e gestione di particolari tipologie di rifiuti da cantiere
All’interno del DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012 grande importanza assume la cosiddetta “demolizione selettiva”, quelle procedure che in fase di cantiere consentono di riconoscere e separare varie tipologie di rifiuti, in particolare quelli pericolosi e quelle riutilizzabili.
Ma come funziona di preciso la demolizione selettiva?
Le fasi della demolizione selettiva
Indagine preliminare delle strutture
La prima fase della demolizione selettiva è l’indagine preliminare, che coinvolge diverse figure, tra cui
● committenti,
● progettisti,
● proprietari,
● altri, quali, ad esempio, l’impresa esecutrice dei lavori.
Questi devono valutare le caratteristiche dell’edificio da demolire e dell’area circostante (come vincoli o presenza di impianti di recupero nelle vicinanze), al fine di individuare, tra gli altri, le possibili criticità. In fase di disciplinare vanno quindi prescritti gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, l’analisi e la rimozione di eventuali materiali pericolosi, e il recupero di quelli riutilizzabili. Nel capitolato d’appalto e nel contratto, inoltre, devono essere inclusi gli accorgimenti per rendere possibile la demolizione selettiva, e le cautele che l’impresa esecutrice, eventuali ditte subappaltatrici e delle opera collegate (come quelle idriche e fognarie) dovranno adottare per ridurre i rifiuti.
Attività preliminari alla demolizione
Individuate le caratteristiche dell’edificio e gli accorgimenti per la riduzione dei rifiuti da cantiere, da costruzione e demolizione, si dovranno in primo luogo mettere in sicurezza o eliminare i materiali pericolosi (quelli con l’asterisco al termine dei codici CER), rivolgendosi a ditte specializzate e iscritte ai rispettivi albi.
In secondo luogo, occorre rimuovere i materiali riutilizzabili, tra cui
● travi e tavolati in legno;
● elementi metallici tra cui cancellate, ringhiere, parapetti, balaustre, inferriate;
● mattoni in laterizio;
● coppi, tegole e piastrelle;
● elementi in pietra e marmo come davanzali, soglie, gradini, caminetti;
● listelli, assi, doghe in legno per pavimentazione;
● cornici di finestre, porte, portoni, anti e scuri;
● sanitari e rubinetteria.
<h3>Demolizione degli edifici o delle infrastrutture</h3>
Eliminate le componenti pericolose e quelle riutilizzabili, si può infine procedere alla demolizione della struttura. Sul cantiere, in previsione dell’invio dei rifiuti ai rispettivi impianti di trattamento, i sotto-prodotti di scarto devono essere stoccati e accumulati secondo categorie omogenee, evitando i cumuli di rifiuti misti e secondo i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R).
All’interno della classe 17 dei rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), i rifiuti devono quindi essere suddivisi in:
● cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (codice CER 17.01.00):
o 17.01.01 cemento,
o 17.01.02 mattoni,
o 17.01.03 mattonelle e ceramiche
o 17.01.07 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non pericolosi.
● legno, vetro e plastica (codice CER 17.02.00):
o 17.02.01 legno,
o 17.02.02 vetro,
o 17.02.03 plastica
● miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (codice CER 17.03.00):
o 17.03.02 miscele bituminose contenenti catrame di carbone non pericolosi
● metalli e leghe metalliche (codice CER 17.04.00):
o 17.04.01 rame, bronzo, ottone,
o 17.04.02 alluminio,
o 17.04.03 piombo,
o 17.04.04 zinco,
o 17.04.05 ferro o acciaio,
o 17.04.06 stagno,
o 17.04.07 metalli misti,
o 17.04.11 cavi non impregnati d’olio, catrame di carbone o sostanze pericolose.
● terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (codice CER 17.05.00):
o 17.05.04 terra e rocce non contenenti o contaminati da sostanze pericolose
o 17.05.06 materiale di dragaggio non pericoloso,
o 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie non contenente sostanze nocive.
● materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (codice CER 17.06.00):
o 17.06.04 materiali isolanti non pericolosi
● materiali da costruzione a base di gesso (codice CER 17.08.00):
o 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose.
● altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (codice CER 17.09.00):
o 17.09.04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizioni non contaminati e non pericolosi.
Qualora, nello svolgimento delle attività, si individuassero rifiuti non previsti, soprattutto se pericolosi o contaminati, bisognerà comunicarlo quanto prima agli Enti preposti, e attuare le adeguate procedure di messa in sicurezza.
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